Agevolazioni professionisti
21/05/2020
la durata massima passa da 9 a 18 settimane con un meccanismo di tre finestre temporali;
la fine del periodo entro il quale è possibile beneficiare delle regole della cassa integrazione per coronavirus passa dal 31 agosto al 31 ottobre;
Viene inoltre prorogata di due mesi l’indennità Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il mese di marzo e aprile 2020.
Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:
- Interventi edilizi;
- Acquisto di arredi di sicurezza;
- Acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.
Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.
Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:
Sanificazione degli ambienti e Strumenti di lavoro; Acquisto di dispositivi di protezione individuale; Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; Acquisto di dispositivi di sicurezza; Acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
La ratio sarebbe quella di evitare i ritardi nelle procedure che hanno caratterizzato molti aspetti della prima parte della crisi in corso.
ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019; a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di due terzi rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti relativi alla riduzione di fatturato.
Sono esclusi:
- I soggetti che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza;
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74;
- gli Intermediari finanziari e società di partecipazione (di cui all’articolo 162-bis del Tuir);
- e i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo);
- lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. L’importo del contributo a fondo perduto sarà calcolato dal 10 al 20%, di ricavi o compensi realizzati nel 2019, secondo lo schema che segue:
Ricavi o compensi 2019 |
Importo contributo a fondo perduto |
Fino a 400.000 euro |
20% da calcolare sulla differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 |
Superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro |
15% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 |
Superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 euro |
10% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 |
Di seguito una sintesi delle nuove declinazioni del credito di imposta per i canoni di locazione.
Bonus affitto, tipologia |
Ambito di applicazione |
Destinatari |
Requisiti |
Credito di imposta del 60% |
Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo |
Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente |
Importo contributo a fondo perduto |
Credito di imposta del 60% |
Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale |
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti |
- |
Credito di imposta del 30% |
Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo |
Esercenti attività d’impresa, arte o professione |
Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente |
Credito di imposta del 30% o del 60% |
Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo o Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda |
Soggetti che gestiscono strutture alberghiere |
Indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente |
Il massimo vantaggio è ottenuto dalle società costituite nel 2019 (meglio ancora se per conferimento e, quindi, con attività già avviata) perché in tale anno non aveva alcun obbligo di acconto. L’intera imposta annuale avrebbe dovuto essere versata a saldo, ma ciò non avverrà grazie al decreto Rilancio.
- Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo del bonus 600 euro previsto dal DL Cura Italia è erogata anche per il mese di aprile 2020 la stessa indennità;
- Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro; al momento sono quindi esclusi i liberi professionisti iscritti con una propria cassa di previdenza.
- Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.
- Credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
- Credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio quelle che riguardano la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media o quella attraverso banner pubblicitari su portali online, i volantini cartacei periodici, la cartellonistica, ecc.
Possono usufruire del bonus pubblicità:
le imprese; i lavoratori autonomi; gli enti non commerciali. Con il DL “Decreto Rilancio” del 13 maggio 2020 aumenta il valore del bonus pubblicità che verrà concesso nella misura unica del 50% (rispetto al 30% previsto dal “Cura Italia”) del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis e le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020.
Restano valide le domande già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:
- Importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- Importo massimo pari a 40.000,00 euro.
Termini per la presentazione delle domande: la domanda può essere presentata per due volte nell’arco del triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 20.000,00.
L’importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro.
Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento
Termini per la presentazione delle domande: la domanda può essere presentata per due volte nell’arco del triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 10.000,00.
L’ammontare del contributo I limiti di spesa ammessi a contributo variano a seconda della tipologia di spesa e vanno da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 4.000 euro con riferimento ad arco temporale massimo di 6 mesi (dalla nascita del figlio)
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:
- Importo minimo pari a 4.000,00 euro
- Importo massimo pari a 15.000,00 euro.
Finanziamento sopra i 25.000 euro: possono richiedere i prestiti garantiti dallo Stato i professionisti e le imprese fino a 499 dipendenti. I soggetti interessati possono inviare alla propria banca di riferimento la richiesta di garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% per importi fino a 5 milioni di euro. Per importi fino a € 800.000, la garanzia è richiedibile anche fino a copertura del 100% del finanziamento ossia 90% di garanzia diretta più il 10% di garanzia del Confidi, durata massima è di 30 anni
Limite ricavi del beneficiario |
Durata Finanziamento |
Periodo preamm.to |
Importo massimo finanziamento |
Importo Garanzia diretta |
Valutazione del beneficiario |
Nessun limite |
Fino a 10 anni |
24 mesi |
30% dei ricavi fino a un Max € 25.000 |
100% |
Nessuna valutazione |
€ 3.200.000 |
Fino a 30 anni |
- |
30% dei ricavi fino a un Max € 800.000/p> |
100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo |
Nessuna valutazione |
€ 5.000.000 |
Fino a 10 anni |
- |
Uno tra i seguenti importi:
|
90% |
Nessuna valutazione |
- Il congedo parentale è concesso per un periodo non superiore a 15 giorni retribuito al 50 per cento per assistere i figli ai dipendenti del settore privato, agli iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
- In alternativa è previsto il bonus baby-sitter di 600 euro disponibile anche per i lavoratori autonomi non iscritti all’inps (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali); consiste in un voucher di 600 euro per l'acquisto di servizi di baby sitter, somma che lievita a mille euro per il personale sanitario, per le forze dell'ordine e per il personale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Spetta oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; La domanda per il bonus baby sitter, può essere presentata:
- Online sul portale dell'Inps www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
- Chiamando il call center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- Rivolgendosi ai patronati attraverso i servizi offerti gratuitamente.
Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia"
Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura. Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
Se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito; se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo