Agevolazioni Privati
14/08/2020
Trattasi della possibilità di recuperare il 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
possibilità di cedere tutto il credito di imposta alle Banche o alla stessa impresa che effettua i lavori, con la conseguenza che il proprietario dell'immobile potrà incassare subito la detrazione e non pagare effettivamente i lavori. Un bel regalo per molti per favorire la ristrutturazione di tutto il patrimonio edilizio nonchè la ripresa dell'economia del comparto edilizio.
possibilità di cedere tutto il credito di imposta alle Banche o alla stessa impresa che effettua i lavori, con la conseguenza che il proprietario dell'immobile potrà incassare subito la detrazione e non pagare effettivamente i lavori. Un bel regalo per molti per favorire la ristrutturazione di tutto il patrimonio edilizio nonchè la ripresa dell'economia del comparto edilizio.
Il “bonus bici” o “bonus mobilità”, permette di ricevere «un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, per l'acquisto di biciclette.
Possono usufruire del buono mobilità per l'anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio):
Innanzitutto, deve essere elettrico. I monopattini a spinta non sembrano essere contemplati. Il riferimento normativo specifico è infatti all’ultimo decreto milleproroghe, che ha permesso l’equiparazione dei monopattini elettrici alle bici.
Possono usufruire del buono mobilità per l'anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio):
- Nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti);
- Nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti);
- Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (con riferimento alla banca dati Istat relativa al 1 gennaio 2019);
- Nei comuni delle 14 Città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia.
- Biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;
- Handbike (cioè bici che si muovono usando le braccia) nuove o usate;
- veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all'articolo 33- bis del Dl 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (esempio: monopattini, hoverboard, segway);
- Servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Sembra quindi che gli abbonamenti a servizi di bike sharing e di condivisione dei monopattini elettrici possano essere pagati usando il bonus, anche se non è chiaro la modalità (e la quota che si può risparmiare): un abbonamento annuale al servizio Bikemi, il bike sharing del comune di Milano, costa 36 euro.
Innanzitutto, deve essere elettrico. I monopattini a spinta non sembrano essere contemplati. Il riferimento normativo specifico è infatti all’ultimo decreto milleproroghe, che ha permesso l’equiparazione dei monopattini elettrici alle bici.
Per i mesi di aprile e maggio 2020 è previsto un bonus di 500 euro per i collaboratori domestici. Ad averne diritto saranno colf e badanti con uno o più contratti di lavoro domesticoalla data del 23 febbraio 2020.
Il bonus spetterà ai lavoratori domestici titolari di un contratto di lavoro pari ad almeno 10 ore settimanali.
Il bonus spetterà ai lavoratori domestici titolari di un contratto di lavoro pari ad almeno 10 ore settimanali.
A partire da maggio l’INPS erogherà il Reddito di emergenza, anche detto “Rem” che prevede l’erogazione di importi compresi tra un minimo di 400 fino ad un massimo di 800 euro.
Le domande per richiedere il Reddito di emergenza potranno essere presentate fino alla fine di giugno 2020.
Le domande per richiedere il Reddito di emergenza potranno essere presentate fino alla fine di giugno 2020.
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
In alternativa alla prestazione per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia , ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia” nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 30 settembre 2020.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, viene aumentato da 1200 euro a 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In alternativa alla prestazione per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia , ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia” nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 30 settembre 2020.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, viene aumentato da 1200 euro a 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Da beni necessari in ambito ospedaliero per la cura di pazienti malati di Covid-19, fino ai nuovi prodotti divenuti indispensabili per la vita quotidiana come le mascherine, il decreto Rilancio fissa una duplice disciplina IVA:
esenzione totale per il 2020;
applicazione dell’aliquota ridotta del 5% dal 2021.
applicazione dell’aliquota ridotta del 5% dal 2021.
Detraibilità dall'imposta personale sui redditi delle spese per la frequenza a centri estivi - diventano detraibili, ma solo per il 2020, fino a 300 euro le spese per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile sostenute da contribuenti con un reddito non superiore a 36000 euro.
È prevista la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
Il decreto punta a rafforzare il patrimonio delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali.
Per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;
L’articolo 26 D.L. 34/2020, nell’ambito degli incentivi al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s., società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019) introduce due crediti d’imposta spettanti in caso di aumento di capitale a pagamento effettuato successivamente al 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020:
credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato
credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato