Agevolazioni imprese
14/08/2020
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:
a) Importo minimo pari a 5.000,00 euro;
b) importo massimo pari a 75.000,00 euro.
Procedura di concessione: procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Termini per la presentazione delle domande: dalle ore 9.15 del 25 marzo 2020 e termina alle ore 16.30 del 31 ottobre 2020.
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti: a) importo minimo pari a 3.000,00 euro b) importo massimo pari a 20.000,00 euro. Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento Termini per la presentazione delle domande: dalle ore 9.15 del 25 marzo 2020 e termina alle ore 16.30 del 31 ottobre 2020.
La copertura è pari al 30% o 40% delle spese per l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica, hardware, software e licenze d’uso
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:
a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
b) importo massimo pari a 24.000,00 euro.
Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento Termini per la presentazione delle domande: dalle ore 9.15 del 25 marzo 2020 e termina alle ore 16.30 del 31 ottobre 2020.
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti: a) importo minimo pari a 2.000,00 euro;
b) importo massimo pari a 40.000,00 euro.
Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento
Termini per la presentazione delle domande: dalle ore 9.15 del 25 marzo 2020 e termina alle ore 16.30 del 31 ottobre 2020.
a) spese sostenute per l’acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale;
b) spese sostenute per l’ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell’attività aziendale;
c) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all’effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell’attività aziendale.
I limiti di spesa complessiva ammissibile variano a seconda della tipologia: da un minimo di 500 euro a un massimo di 10.000 euro.
Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento
Termini per la presentazione delle domande: dalle ore 9.15 del 25 marzo 2020 e termina alle ore 16.30 del 31 ottobre 2020.
ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di due terzi rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti relativi alla riduzione di fatturato.
Sono esclusi:
i soggetti che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza;
gli enti pubblici di cui all’articolo 74;
gli Intermediari finanziari e società di partecipazione (di cui all’articolo 162-bis del Tuir);
e i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo).,
lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
L’importo del contributo a fondo perduto sarà calcolato dal 10 al 20%, di ricavi o compensi realizzati nel 2019, secondo lo schema che segue:
Ricavi o compensi 2019 |
Importo contributo a fondo perduto |
Fino a 400.000 euro |
20% da calcolare sulla differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 |
Superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro |
15% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 |
Superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 euro |
10% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 |
Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:
interventi edilizi;
acquisto di arredi di sicurezza;
acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.
Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.
Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:
sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro;
acquisto di dispositivi di protezione individuale;
acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
acquisto di dispositivi di sicurezza
acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Di seguito una sintesi delle nuove declinazioni del credito di imposta per i canoni di locazione.
Bonus affitto, tipologia |
Ambito di applicazione |
Destinatari |
Requisiti |
Credito di imposta del 60% |
Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo |
Esercenti attività d’impresa, arte o professione |
Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente |
Credito di imposta del 60% |
Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale |
Immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti |
- |
Credito di imposta del 30% |
Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo |
Esercenti attività d’impresa, arte o professione |
Esercenti attività d’impresa, arte o professione |
Credito di imposta del 30% o del 60% |
Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo o Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda |
Soggetti che gestiscono strutture alberghiere |
Indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente |
In particolare:
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo del bonus 600 euro previsto dal DL Cura Italia è erogata anche per il mese di aprile 2020 la stessa indennità;
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro; al momento sono quindi esclusi i liberi professionisti iscritti con una propria cassa di previdenza.
Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.
credito d’imposta del 20% a favore dell’investitore, a patto che detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale, nei limiti di 2 milioni di euro di investimento;
credito d’imposta del 50% a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio quelle che riguardano la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media o quella attraverso banner pubblicitari su portali online, i volantini cartacei periodici, la cartellonistica, ecc.
Possono usufruire del bonus pubblicità:
le imprese;
i lavoratori autonomi;
gli enti non commerciali.
Con il DL “Decreto Rilancio” del 13 maggio 2020 aumenta il valore del bonus pubblicità che verrà concesso nella misura unica del 50% (rispetto al 30% previsto dal “Cura Italia”) del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis e le nuove domande potranno essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020.
Restano valide le domande già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.
Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:
il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Per attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:
il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:
50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
La presentazione delle domande
Le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse dovranno essere presentate in via telematica all’ufficio competente del Comune (Ufficio Viabilità), allegando la sola planimetria e senza pagare l’imposta di bollo. A chi avesse già inoltrato formale richiesta verrà resa la marca da bollo relativa all’autorizzazione.
Inoltre la posa temporanea (non oltre il 31 ottobre) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse paesaggistico di strutture quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, non sarà subordinata alle autorizzazioni della Soprintendenza.
Le valutazione delle domande per l’occupazione di suolo pubblico sarà condotta dai tecnici dell’Ufficio Viabilità del Comune che effettueranno sopralluoghi per verificare che il contenuto delle istanze sia conforme a quanto stabilito dal Codice della strada e che vengano garantite adeguate condizioni di sicurezza e continuità dei percorsi pedonali.
Per tutto il 2020 l’invio dei corrispettivi potrà essere effettuato a cadenza mensile, senza il rischio di incorrere in sanzioni. Resta in ogni caso l’obbligo di memorizzazione giornaliera così come i termini di liquidazione dell’IVA.
Limite ricavi del beneficiario |
Durata Finanziamento |
Periodo preamm.to |
Importo massimo finanziamento |
Importo Garanzia diretta |
Valutazione del beneficiario |
Nessun limite |
Fino a 10 anni |
24 mesi |
30% dei ricavi fino a un Max € 25.000 |
100% |
Nessuna valutazione |
€ 3.200.000 |
Fino a 30 anni |
- |
30% dei ricavi fino a un Max € 800.000 |
100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo |
Nessuna valutazione |
€ 5.000.000 |
Fino a 10 anni |
- |
Uno tra i seguenti importi: - doppio spesa salariale 2019; - 30% ultimo fatturato; - Fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi. |
90% |
Nessuna valutazione |
I finanziamenti agevolati serviranno per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine, al fine di ovviare ai danni provocati dal Coronavirus.
I finanziamenti agevolati speciali sono concessi a un tasso di interesse pari al tasso di base (IBOR a un anno o equivalente pubblicato dalla Commissione) applicabile il 1° gennaio 2020, che in ogni caso non può essere inferiore allo 0,50% e possono essere concessi anche senza l’acquisizione di garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.
I finanziamenti agevolati speciali hanno un ammontare minimo pari a 5.000 euro e l’importo massimo dei finanziamenti agevolati speciali in essere concessi a valere su ciascuna Sezione anticirisi a favore del medesimo beneficiario non può essere superiore a 300.000 euro.